sTATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

UDI ROMANA LA GOCCIA APS, nata come “Circolo UDI La Goccia” nel 1984 costituito legalmente con proprio statuto nel 1987, è un’associazione di promozione sociale, culturale e politica senza fini di lucro  costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile e delle altre norme speciali vigenti in materia, una Associazione non riconosciuta. L’Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell’articolo 35 e seguenti del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105.

È un’organizzazione di volontariato ed esplica "Attività di interesse generale" ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore). 

È una delle articolazioni territoriali dell’UDI – Unione Donne in Italia (già Unione Donne Italiane) e aderisce espressamente allo Statuto nazionale dell’UDI.

Fa parte dell’Associazione Nazionale degli Archivi dell’UDI.

È socia fondatrice dell’associazione "ARCHIVIA - ARCHIVI, BIBLIOTECHE, CENTRI DI DOCUMENTAZIONE DELLE DONNE", come da relativo atto costitutivo del 2 luglio 2003.

È tra i soggetti costitutivi del Consorzio Casa Internazionale delle Donne di Roma

Ha sede in via della Penitenza 37, plesso del Buon Pastore a Roma. Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea degli associati non comporta modifica statutaria.

 

Articolo 2 - Scopo e finalità

Le donne dell’Associazione UDI ROMANA LA GOCCIA APS , avendo riferimento alla storia e alle lotte di emancipazione/liberazione della donna, si propongono, come finalità, di contribuire al processo di costruzione dell’identità, della libertà, dell’autodeterminazione, della forza e dell'autorevolezza delle donne nel mondo di oggi.

L’Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 lettere d) f) g) i) l) v) w) del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni delle associate finalizzate, fra le altre, alle seguenti attività:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- formazione extra-scolastica;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità attraverso:

 

 3. Per perseguire i suddetti scopi, l'Associazione può deliberare di costituirsi parte civile, previa raccolta del consenso della parte lesa, ove occorra, nei processi penali nei quali una donna sia parte offesa e sia stata, anche per come risultante dalla formulazione del capo di imputazione, lesa la sua autodeterminazione in tutte le forme, compresi tutti i casi di violenza (a solo titolo esemplificativo, fisica, economica, psicologica e sessuale), atti persecutori, femminicidi-omicidi, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali-mutilazioni, violenza privata e in tutte quelle pratiche e comportamenti discriminatori che costituiscono reato contro la incolumità personale, la libertà, l’autodeterminazione e la parità di genere.

4. L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del seguente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, con modalità operative deliberate dal Consiglio Direttivo.

5. Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dalle volontarie afferenti all’Associazione. Può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo alle proprie associate nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l’associazione stessa.

 

L’Associazione può partecipare a bandi pubblici o privati regionali (Lazio), nazionali, internazionali.

 

Articolo 3 - Durata

L'associazione ha durata indeterminata.

 

Articolo 4 – Acquisto e diritti della qualità di socia

Possono aderire all'associazione tutte le donne, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura.

L'adesione avviene attraverso la sottoscrizione della tessera nazionale dell'Unione Donne in Italia.

Le iscritte partecipano all'attività dell'associazione, concorrono al suo finanziamento, alla formazione delle decisioni e dei programmi, e ciascuna può accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza.

La qualifica di associata conferisce il diritto a:

 

- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

-partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;

- godere dell’elettorato attivo e passivo;

- esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.

 

Articolo 5 - Tessera

La tessera annuale dell'UDI, registrata nella sede dell'associazione, è il documento idoneo a provare la qualità di iscritta ed è revocabile, solo per gravi motivi, a maggioranza delle presenti nell'assemblea generale.

 

Articolo 6 – Risorse dell’Associazione

Le risorse dell'Associazione sono costituite dai fondi raccolti mediante la tessera, la diffusione di calendari, contributi di privati, eredità, donazioni, legati, contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, dell'Unione Europea, di organismi internazionali, di Enti Culturali e Istituti di Credito.

Gli Archivi dell’UDI Provinciale di Roma e UDI Romana La Goccia APS sono patrimonio dell’Associazione e riconosciuti di notevole interesse storico in data 12 maggio 2003 dalla Sovrintendenza Archivistica per il Lazio ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490.

Il residuo attivo del bilancio sarà utilizzato per l’attività sociale e per iniziative di carattere culturale, assistenziale, per l’acquisto di nuovi impianti ed attrezzature.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra le associate durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché́ fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Ai fini di cui all’art. 8 comma 1 CTS (Codice Terzo Settore), è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associate, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività̀ istituzionali statutariamente previste.

 

Articolo 7 - Organi dell’Associazione

Organi dell'associazione sono:

1) L'assemblea Generale delle iscritte;

2) La Presidente

3)  Il Consiglio Direttivo;

4) La Tesoriera.

 

Articolo 8 - L’Assemblea Generale

L'Assemblea generale delle iscritte è l'organo sovrano cui compete di determinare gli orientamenti e gli indirizzi dell'Associazione. Nomina la Presidente, il Consiglio direttivo e la Tesoriera. È convocata, con ampio margine di tempo, almeno una volta all'anno per la verifica del lavoro svolto, l'approvazione del bilancio, il rinnovo delle rappresentanti dell'associazione negli organismi di cui fa parte.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà delle associate. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero delle presenti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti delle associate e il voto favorevole della maggioranza delle presenti, ai sensi dell’art. 21 c.c.

In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

b) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approvare il bilancio o rendiconto economico-finanziario;

d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

e) deliberare sull’esclusione delle associate, se l’atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

f) deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

g) approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari e i programmi dell’attività da svolgere;

h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

l) deliberare eventuale del trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune.

 

Articolo 9 - Il Consiglio Direttivo 

Il consiglio direttivo è costituito da cinque a sette componenti e nomina al suo interno la tesoriera. Dura in carica due anni.

 

Articolo 10 - La Presidente

La presidente presiede l'assemblea generale e coordina i lavori del consiglio direttivo; ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; ad essa competono la firma e la rappresentanza legale dell'associazione. Può stare in giudizio per conto dell'associazione; promuovere giudizi sia in sede penale che civile e/o amministrativa, sottoscrivere contratti e accordi con terzi, nominare procuratori e delegare le sue funzioni, intendendosi il suo operato ed approvato dall'Associazione.

Dura in carica due anni.

 

Articolo 11 La Tesoriera

Alla tesoriera spettano la gestione amministrativa e la contabilità dell'Associazione. Su mandato del consiglio direttivo e su delega della presidente può aprire ed estinguere conti bancari, incassare somme, rilasciare quietanze liberatorie.

 

Articolo - 12

Lo scioglimento dell'associazione viene deliberato dall'assemblea generale con il voto, in prima convocazione, di almeno tre quarti delle tesserate e, in seconda convocazione, con il voto della metà delle tesserate più una. Ricorrendo tale evenienza, l'assemblea provvederà alla nomina di tre garanti liquidatrici che opereranno con poteri congiunti alla liquidazione del patrimonio. L’Assemblea all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà̀, sentito l’organismo di controllo preposto di cui all’articolo 3, comma 190 della L. 662/96, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione ad altri Enti Terzo Settore, la cui individuazione potrà essere demandata agli organi dell’ente cui lo statuto attribuisce la relativa competenza.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità̀ e comunque a fini di utilità̀ sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Articolo - 13

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra le socie, oppure tra gli organi e le socie, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà̀ avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà̀ secondo i principi di indipendenza, imparzialità̀ e neutralità̀, senza formalità̀ di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall’assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da un Centro di conciliazione indipendente.

La determinazione raggiunta con l’ausilio del conciliatore avrà̀ effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

In caso di mancato accordo, la controversia sarà̀ rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà̀ secondo equità̀ e senza formalità̀ di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L’arbitro sarà̀ scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell’arbitro sarà̀ effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno si fa riferimento al codice del Terzo settore e, in quanto applicabili, ad altre norme di leggi vigenti in tema di associazionismo, nonché alle norme del Codice Civile.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l’associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti al trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

 

 udiromanalagoccia@gmail.com